Difesa della concorrenza e lo scambio di informazioni pertinenti tra aziende

difesa della competizione. Pratiche concertate Scambio di informazioni pertinenti tra società concorrenti. Procedura di sanzione. Comportamenti proibiti per il suo oggetto o per i suoi effetti. In termini di competenza, quando si conclude che stiamo affrontando “oggetti oggetti” non è necessario analizzare l’incidenza che un simile comportamento violazione ha sul mercato, poiché dalla sua stessa natura sono adatti per influenza sul comportamento delle aziende nel mercato, cioè, sarà sufficiente esporre che questo accordo è specificamente in grado di prevenire, limitare o falsificare il gioco della concorrenza nel mercato interno; E non sarà possibile astenersi questo apprezzamento da parte delle osservazioni sulla base di che gli accordi collusivi non avevano effetti rilevanti sul mercato. Quindi le società che raggiungono un accordo con un oggetto contro la concorrenza perseguono sempre una restrizione sensibile della concorrenza, indipendentemente dall’importanza delle loro quote di mercato, i loro volumi di operazioni e l’esistenza di altre società in competizione in grado di fornire questi prodotti.

In questo caso, lo scambio di informazioni economiche dei costi unitari tra le società che gli ha permesso di presentare una proposta economica globale di presentare le loro proposte a un’offerta pubblica costituisce una violazione ai fini della concorrenza, accreditata che “le informazioni citate Le offerte economiche hanno un carattere strategico “e” può costituire un’infrazione oggettiva “senza dover dimostrare i suoi effetti sul mercato.

(giudizio supremo della Corte, Sala del Contenzioso Amministrativo, del 28 gennaio 2019, risorsa 1396/2017)

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