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L’interesse del ritardo derivato dal pagamento di un record di ispezione non è una spesa necessaria per ottenere reddito, quindi non potevano essere detratti nella dichiarazione dei redditi delle società.

Questo è stato determinato dal Tribunale amministrativo-amministrativo centrale, attraverso una risoluzione del 4 dicembre, in cui indica che gli interessi del ritardo derivati da qualsiasi procedura di verifica, verifica della verifica dei dati, della verifica o dell’ispezione limitata , avere il carattere di non deducibile quando le tasse fiscali.

posizione che il TEAC ha sostenuto perché ritiene che tali interessi di ritardo non siano una spesa necessaria per ottenere reddito e per il quale è basato su vari Criteri.

Da un lato, gli interessi del ritardo stabiliti dopo una procedura di controllo non hanno la stessa natura legale come gli interessi che un creditore paga un tè Rciso, poiché la Burrose Cause risulterebbe dalla non conformità con l’obbligo di contribuire.

In questa stessa linea, la Corte interpreta l’articolo 26 della legge fiscale generale, riferendosi a “Interessi di ritardo” e non Suppone che tutti i benefici che comprende abbiano la stessa natura legale, poiché in quell’articolo ci sono un’intera serie di interessi molto diversi l’uno dall’altro, che determina la sua deducibilità.

Ora, gli interessi del ritardo liquidati Dopo una procedura di controllo, non vi sono natura sanzionatoria, quindi la sua non-deducibilità non si basa sulle disposizioni dell’articolo 14.1 del testo rafforzato della Legge della Legge Imposta (TRLIS), dove si nota che “non saranno considerati Una considerazione di spese deducibili fiscalmente le multe e le sanzioni criminali e amministrative “.

Né sono i” supplementi con una dichiarazione estemporanea senza previo requisito “ai sensi dell’articolo 27 della legge Genera La tassa, fatta salva al quale vengono raccolte come non deducibili nei TRLI.

La non-deducibilità di tali supplementi dell’articolo 27 presuppone la non deduzione delle impostazioni di interesse di ritardo dopo una procedura di controllo, Perché non dà questo – la non-deducibilità degli interessi-, che – le ricariche – potrebbero essere piastrellate da incoerenti.

Inoltre, durante l’tributo per la tassa societaria, ammettendo la deducibilità degli interessi di ritardo Liquidato dopo una procedura di procedimento produrrebbe vere iniquità, incompatibili con l’esistenza del sistema fiscale equo che la Costituzione sostiene.

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